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Valida la stipula di atti con difformitá edilizie

12 maggio 2019

 Importantissima sentenza della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 8230/2019 del 29 gennaio 2019 depositata il 22 marzo 2019

In sostanza con la sentenza sopra richiamata, che è resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, quindi in pratica è come se fosse legge, è stato chiarito definitivamente che perché un atto di trasferimento immobiliare sia valido, non è necessario che il fabbricato sia conforme al titolo abilitativo.

È sufficiente che il fabbricato abbia un permesso di costruire iniziale, o che l’edificazione sia iniziata anteriormente al 1 settembre 1967, o che vi sia una domanda di sanatoria presentata con le incombenze ad essa inerenti eseguite in base alle varie leggi di sanatoria susseguitesi (sulle quali qui non si può andare in dettaglio).

Se poi vi è una porzione difforme rispetto al titolo, resta l’abuso,  ma l’atto è valido, se chi acquista o chi riceve in donazione accetta si può procedere.

Il contraente al quale viene fornita l’informazione in atto sull’esistenza del titolo urbanistico abilitativo, o sull’inizio della edificazione anteriormente al giorno 1 settembre 1967 o sulla richiesta di sanatoria, potrà verificare la regolarità urbanistica presso il Comune, preferibilmente tramite tecnico di fiducia.

Se nonostante l’abuso decide di procedere, resta l’abuso ma l’atto é valido.

Stessa cosa per tutte le tipologie di atti immobiliari, ad eccezione delle divisioni ereditarie, in cui la provenienza è costituita esclusivamente da successione, per le quali non occorre nessuna menzione urbanistica.

Chiaramente nelle compravendite difficilmente chi acquista accetterà un immobile abusivo, che resta tale, soggetto alle sanzioni amministrative che possono arrivare fino alla confisca o alla demolizione, tuttavia se accetta la situazione essendone a conoscenza si accollerà il rischio.

É una sentenza importantissima che, soprattutto nelle operazioni familiari, liberalizza la possibilità di procedere alla stipula degli atti, che spesso fino ad oggi erano bloccati anche per difformità di scarsa rilevanza qualora fossero qualificabili come essenziali.

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