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La confessione

03 settembre 2018

La confessione evoca pentimento, peccato, penitenza.
E fiducia nel confessore, perché a lui si confidano cose…..appunto “inconfessabili”!
In realtà vi è una fattispecie giuridica che ha ben poco a che fare con tutto questo, pur essendo, giuridicamente, una confessione che produce effetti di non poco conto.
Giuridicamente, nel diritto civile (tutt’altra cosa è nel diritto penale), una confessione è una dichiarazione resa dalla parte, relativamente ad un fatto che dovrebbe essere provato contro di essa, e che, in conseguenza della confessione, si intende provato per effetto della confessione stessa.
La confessione può essere fatta in giudizio, oppure, che è quello che ci interessa, con una dichiarazione (una “carta scritta” per rendere l’idea).
Per diverso tempo è stata posta in dubbio la possibilità che un notaio ricevesse una confessione, autenticando la firma di chi la rende, o recependola in atto pubblico, perché, qualcuno diceva, trattasi di materia utilizzabile in giudizio e pertanto fa parte della dialettica processuale, alla quale è estraneo il notaio.
In realtà non è così.
La confessione, stragiudiziale, può essere fatta per iscritto (art. 2735 codice civile).
E, se può essere fatta per iscritto, il fatto che il notaio autentica la firma non ne cambia né altera il contenuto, ma anzi le conferisce un valore aggiunto: la sicurezza della provenienza da parte di chi ha sottoscritto.
Quando serve la confessione?
In molte occasioni.
Ad es capita, spesso nella zona di operatività di questo studio, che a seguito di accordi fomalizzati con “carta scritta” un terzo sia immesso nel possesso di un terreno da molti anni, che abbia edificato un fabbricato, spesso abusivo e sanato, e che occorra definire la situazione della proprietà:
ebbene, nell’ambito della sistemazione delle reciproche posizioni quale risulterà da atto notarile:
a) la dichiarazione confessoria del possessore di avere realizzato un fabbricato senza la volontà del proprietario, esonera quest’ultimo dal provare tale circostanza, anche per gli effetti della responsabilità del possesso e di tutto quanto ad esso afferente;
b) La dichiarazione confessoria del proprietario del terreno, di avere ricevuto diversi anni prima l’intero prezzo, è una quietanza (che non è altro che una confessione), che esonera l’acquirente da ogni responsabilità per avere pagato un prezzo riferito solo al terreno e non anche al fabbricato, fatto da lui.
Oppure:
a) il figlio che acquista un immobile con denaro fornitogli dal genitore riconosce tale circostanza nell’atto di acquisto,
b) il figlio che ha in precedenza acquistato un immobile con somme dei genitori senza farlo risultare, sottoscriverà una dichiarazione in tal senso riconoscendo, sostanzialmente, di avere ricevuto in donazione l’immobile acquistato;
il tutto facendo emergere così una donazione indiretta dell’immobile, fatta dai genitori al figlio, mediante pagamento del prezzo fatto dai genitori alla parte venditrice, con intestazione dell’acquisto al figlio.
Oppure ancora:
il figlio riconosce che i genitori hanno pagato debiti da lui fatti, e, anche in questo caso, l’estinzione della posizione debitoria realizza una donazione indiretta.
Fattispecie tutte che hanno evidenti effetti di trasparenza nei confronti degli altri figli, nei confronti dei quali chi ha reso la dichiarazione non potrá poi più smentirla, avendo riconosciuto una avvenuta donazione.
La confessione stragiudiziale può altresì avere una sua grande utilità nei rapporti fra i coniugi, in vista di una eventuale separazione, nel riconoscere reciprocamente la provenienza di somme impiegate in acquisti, o investite in banca o tramite strumenti finanziari, in modo da rendere trasparente la consistenza che formerà oggetto di divisione.
Ed ancora, è utile nel caso di immobile intestato solo formalmente e fiduciariamente a persona diversa dal reale proprietario, quando ovviamente tale intestazione sia stata fatta con finalità non illegali (è noto a tutti che in ambienti criminali è prassi procedere ad intestazioni fittizie), ma sia finalizzata a non volere l’effettivo proprietario comparire per i più svariati motivi.
La possibilità di utilizzare lo strumento della confessione stragiudiziale nella attività notarile, è, grazie al sottoscritto, ormai pacificamente ammessa in Italia.
Non avendo io avuto mai dubbi sulla sua ammissibilità, ne ho fatto largo uso in passato, con ricadute positive sulla clientela, peraltro in ottemperanza a quanto sostenuto, e consigliato, da uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato nell’anno 2009.
Ma a questo punto è il momento, anche per me, di rendere una confessione.

Ebbene si, confesso, purtroppo sono stato sottoposto a procedimento disciplinare, hanno voluto farmi credere che io abbia peccato, abbia commesso un peccato mortale, per avere utilizzato tale strumento. La classe notarile, pur di perseguirmi per tale eresia è andata contro lo studio da essa stessa predisposto ai massimi livelli, aggiungendo che avrei leso il “decoro e il prestigio” di essa!
Ebbene la Corte di Cassazione, con sentenza del 3 maggio 2016 numero 12683 depositata il 19 maggio 2017 mi ha dato pienamente ragione, sancendo in maniera netta l’ammissibilità dell’utilizzo di tale strumento tramite notaio, e tale sentenza non solo ha chiuso (per il passato e per il futuro) la contestazione in merito, ma addirittura è stata favorevolmente commentata in convegni e articoli specialistici dalla classe notarile, quella stessa che prima aveva ritenuto che ne ledessi il decoro e il prestigio, e con grande determinazione aveva tentato di perseguirmi per l’utilizzo di tale istituto.
Per cui, nel sistemare gli assetti patrimoniali che vi riguardano, potete tranquillamente affidarvi anche a questo strumento, e a me che lo padroneggio da anni.

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