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Indagine sulla volontà delle parti attenuata da parte del Notaio

08 dicembre 2019

 

Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26263 del 16/10/2019 – Sezione Sesta) qualora le parti abbiano dato al notaio l'incarico non di redigere un contratto, ma di ripetere un negozio (già in precedenza formato e sottoscritto) in forma pubblica ai fini della trascrizione, vi è una “significativa attenuazione degli obblighi riferiti al controllo della effettiva volontà delle parti, in presenza degli impegni già in precedenza irrevocabilmente espressi e reciprocamente assunti”.

In sostanza in questi casi l'indagine in ordine alla volontà delle parti di concludere un determinato negozio, che costituisce obbligo del notaio ai sensi dell'articolo 47 legge notarile, si riduce al minimo.

Il caso ricorre tutte le volte in cui un contratto sia stato precedentemente già sottoscritto, frequentemente con l'assistenza dei rispettivi legali, o nei casi di recepimento di verbali di mediazione, che costituiscono già di per sé titolo esecutivo.

Oltre che redigere contratti in forma pubblica o con sottoscrizioni dei contraenti che provvederà ad autenticare, il notaio può, in luogo di redigerli integralmente, limitarsi ad una “ripetizione” del loro contenuto, tutte le volte in cui detti contratti siano stati già predisposti dalle parti, e le stesse intendano dare loro forma notarile per introdurle nei pubblici registri (Registro Imprese o Ufficio del Territorio di Pubblicità Immobiliare).

In questo caso il notaio interviene su contenuti contrattuali già definiti, e aventi “forza di legge fra le parti” (art. 1372 codice civile).

Se il contratto a cui dare riproduzione in forma notarile è ben fatto, nel senso legalmente valido, completo in tutti i suoi elementi, e nessuna variazione negoziale le parti intendono ad esso apportare, l'attività notarile non dovrà essere estesa all'indagine preliminare che ha indotto le parti a stipulare detto contratto, per il semplice motivo che esso già esiste, e dovrà limitarsi a verificare:

  • che le parti, già obbligate in forza del contratto, intendono semplicemente confermare lo stesso in forma notarile;

  • che esso, per il contenuto, non contrasta con norme di Legge, anche sotto il profilo della conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto, e di menzioni urbanistiche ove trattasi di contratto per i quali tali accertamenti sono necessari.

In altri termini, in questi casi, l'indagine finalizzata ad accertare la volontà delle parti è ridotta e attenuata, e invece di essere estesa alla formazione della volontà delle parti e a dare al loro intento il contenuto negoziale idoneo, cosa già esistente nel contratto da recepire, si limita esclusivamente ad un accertamento di non illegalità del contenuto negoziale, e ad una sua integrazione mediante le formalità e menzioni necessarie a potere esso rivestire la forma notarile di atto pubblico o di scrittura con firme autenticate.

E' certamente una ordinanza di condividere, idonea a modulare il contenuto dell'incarico professionale conferito al notaio, e ad evitare inutili duplicazioni e ripetizioni di attività già espletate molto spesso da altri professionisti che hanno negoziato il contenuto in contraddittorio fra loro, e in dettaglio.

Il fatto che il contratto da “ripetere” sia stato effettivamente sottoscritto dalle parti, è circostanza che le stesse confermeranno al notaio, e che risulterá nell'atto avente ad oggetto ripetizione del contenuto negoziale di contratto già concluso, in modo da escludere la necessità di estendere l'indagine alle motivazioni e al tipo negoziale da redigere, limitandola alla conferma di esso e alla sua integrazione con la documentazione e le menzioni e dichiarazioni necessarie alla forma pubblica.

Ed è una ordinanza in linea con altra sentenza (n. 12683/2017 punto 5) che, in ordine alla autenticazione di scritture private, consente che l'accertamento della volontà delle parti in esse contenuta, lungi dal dovere passare necessariamente attraverso la lettura della scrittura privata alle parti (qualora trattasi di atto soggetto a pubblicità commerciale o immobiliare e come deve di norma essere ai sensi del codice deontologico notarile), possa essere ricavata anche da altri elementi, qualora le parti abbiano esonerato il Notaio dalla lettura della scrittura, in tutto o in talune parti.

Appare delineata dalle suddette ordinanza e sentenza una attività notarile che può essere, a determinate condizioni, più snella, privata di obblighi e ritualità che le parti ritengano superflui, e in ordine ai quali il notaio può spesso apparire un burocrate nel senso deteriore del termine, obbligato a ritualità prive di senso laddove l'accertamento della volontà delle parti o è superfluo su contenuti contrattuali già sottoscritti e aventi già effetti obbligatori per le parti, o è già stato espletato senza obbligo di lettura.

 

 

 

 

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