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La legittima, l’Amore e.......le new entry

01 dicembre 2018

  LA LEGITTIMA, L’AMORE E……….LE NEW ENTRY

Ancora oggi, purtroppo, esiste nel nostro ordinamento civile un istituto che non ha più nessun senso e che costituisce retaggio di epoche passate.
È l’istituto della legittima.
In sostanza il coniuge e i figli hanno un diritto di avere riservata una quota del patrimonio del congiunto che non fa più parte dei mortali.
E questa quota si calcola formando un asse del patrimonio del de cuius (che in termine tecnico è colui che se ne è andato dai viventi), asse costituito da tutti i beni che lascia e da tutti i beni che in vita ha donato.
Il problema è che se il de cuius ha disposto dei beni in modo tale da non riservare a chi ne ha diritto questa quota minima, chi è stato leso per questo motivo può promuovere una causa per far rientrare nel patrimonio i beni.
E se questi beni nel frattempo sono stati alienati a terzi, tale azione di recupero va ad intaccare l’acquisto, per cui la conseguenza è che se non si ha la sicurezza che tutti gli eredi rinunziano a tale azione di restituzione (mi sto esprimendo in termini non tecnici) la circolazione dei beni rimane bloccata, e così pure la concessione di mutui.
A maggior aggravio della circolazione, la rinunzia non si può fare mentre il de cuius è in vita.
Credo che una tale concezione esasperata della famiglia e della tenuta del patrimonio familiare e relativi diritti dei componenti non esista in nessuna parte del mondo e non si capisce come abbia potuto resistere fino ad oggi.
Il bello è che nulla ci può dare la sicurezza che non vi sia lesione di legittima.
Sia perché il valore dei beni si calcola al momento della apertura della successione, e pertanto, ad esempio, una donazione fatta in vita di un terreno agricolo che all’epoca aveva un certo valore cambia completamente l’equilibrio del patrimonio qualora il terreno diventi edificabile e tale sia al momento della successione, sia perché, anche se il de cuius ha fatto “le cose giuste” donando ad esempio tutto in proporzioni che superano la quota minima a ciascuno spettante, esistono delle incognite: lasciando perdere il caso di un figlio nato da altro legame e che venga riconosciuto come tale dopo, che è uno dei casi in cui salta l’assetto del patrimonio pianificato con disposizioni che non ledevano la legittima, ma che  successivamente si scopre che la ledono nel momento in cui viene accertata l’esistenza di un altro figlio, e che è pur sempre un caso limite, è invece molto frequente il caso di chi rimasto vedovo in età avanzata, si risposa.
Succede soprattutto a noi uomini, le donne sono sempre molto più furbe ed equilibrate, difficilmente scoprono “l’Amore” in tarda età e anche se lo scoprono non fanno cose che mettano a repentaglio il patrimonio e la sua destinazione ai figli.
Noi uomini no, ed ecco che in una nuova ventata di gioventù, riscopriamo “l’Amore”: e illudendoci di mantenere capacità venatorie e sedutive, veniamo, spesso (ovviamente sto generalizzando per cogliere il senso del problema), incastrati da sapienti conoscitrici delle arti muliebri, provenienti dai più disparati paesi del globo (senza nulla togliere alle analoghe conoscenze delle nostre connazionali e paesane) che si fanno maritare.
Lungi da me volere giudicare i percorsi di vita di ciascuno.

E impossibilitato, a tutt’oggi, a rispondere alla domanda che, giovane notaio da qualche mese, mi fece un cliente ansioso dopo avere scoperto che il nonno aveva una tresca (“ notaio…….ma mi dica……secondo lei esiste l’amore a 70 anni?), voglio solo evidenziare una casistica molto ricorrente e che, devo dire, apporta discreta mole di lavoro ai nostri studi.
Cosí la new entry, moglie a tutti gli effetti, ha gli stessi identici diritti che spettano a qualsiasi coniuge, essendo tale.
Pertanto se non le è stata riservata la quota di legittima può richiederla, anche recuperando i beni alienati.
Si vede bene che in questo modo mai nessuno potrà avere alcuna certezza, prima della morte del de cuius, circa la libera commerciabilità di immobili pervenuti per donazione o successione.
Esistono margini, limitati, di manovra.
Ma non si può generalizzare. Occorre valutare le modalità di assegnazione dei beni, attraverso un check up approfondito e completo, senza affidarsi a chi non ha professionalità in merito.
Qualsiasi pianificazione familiare passa da una accurata valutazione e impostazione, affidandosi alle competenze adatte.
Non perché andare dal notaio è obbligatorio per fare certe cose, ma perché utilizzare la sua professionalità, a parte l’obbligo di far risultare certi passaggi da atto notarile, è una garanzia per raggiungere gli obbiettivi che ci si prefiggono.
Per cui, prima di pensare di avere raggiunto una tranquilla posizione dopo avere ricevuto beni in donazione, si valutino sempre i pro e i contro della singola operazione, inquadrandola nel contesto dell’intera situazione della famiglia, e non considerandola staccata da quel contesto, in una visione atomistica e miope di un singolo atto acquisitivo della proprietà.

 

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